CONTRIBUTO PER SPESE SUPERBONUS A SOGGETTI A BASSO REDDITO
Domande entro il 31 ottobre 2023
Entro il 31 ottobre è possibile presentare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto destinato ai proprietari di immobili che tra il 1.01 e il 31.10.2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi detraibili per il 90%, effettuati sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
L’agevolazione, prevista dal decreto “Aiuti-quater” (art. 9, c. 3 D.L. 176/2022), è stata introdotta per “risarcire”, almeno parzialmente, i cittadini a basso reddito che hanno sostenuto le spese in questione, per la quota rimasta a loro carico a seguito del taglio al superbonus per il 2023 passato dal 110% al 90% dei costi agevolabili.
Soggetti interessati
Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’art. 119, c. 8-bis, primo e terzo periodo, del D.L. 34/2020 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento (determinato ai sensi dell’art. 119, c. 8-bis.1, del D.L. 34/2020) non superiore a € 15.000;
b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
c) che l’unità immobiliare di cui alla lett. b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente;
e che hanno sostenuto le spese detraibili con il super bonus nel 2023, obbligatoriamente nella misura del 90% (quindi, non se è rimasta applicabile la misura del 110% per i condomìni o i proprietari unici), tramite bonifico «parlante» solo se effettuato tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.
Spese ammesse al contributo
Si tratta delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, antisismici, fotovoltaico e relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica di veicoli elettrici che sono stati ammessi al superbonus anche per le spese sostenute nell’anno 2023 ma con riduzione della percentuale al 90% (e non più del 110%) se effettuati:
- dai condominii veri e propri (al di fuori delle casistiche che, anche nel 2023, possono continuare a fruire dell’aliquota del 110%) o dalle persone fisiche su edifici assimilati ai fini del superbonus ai condominii;
- su unità abitative indipendenti e case a schiera per i lavori avviati nel 2023 da persone fisiche aventi un reddito di riferimento non superiore (quoziente familiare) non superiore a € 15.000 su abitazioni principali in proprietà o oggetto di diritto reale di godimento.
Per tutti questi casi, individuati nell’art. 119, c. 8-bis, 1° e 3° periodo, del D.L. 34/2020, il riconoscimento del contributo mira a colmare, almeno in parte, la differenza negativa creatasi nel beneficio fiscale (Superbonus) a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 90% e non più del 110%.
Limite di spesa
Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di € 96.000, ancorché la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, c. 1, lett. a) e b), del D.L. 34/2020.
Il limite massimo di spesa è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta a fronte degli interventi individuati. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare stessa.
Le spese devono essere sostenute, con bonifici effettuati nel periodo compreso tra il 1.01.2023 e il 31.10.2023.
Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente.
Richiesta del contributo
Nell’istanza, il richiedente indica l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 10% delle spese ammesse al contributo.
Ai fini dell’erogazione del contributo, le persone fisiche trasmettono entro il 31.10.2023, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti previsti.
Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. L’istanza può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del D.M. 31.07.2023.
L’Agenzia delle Entrate determinerà l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate (20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze.
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza e intestato o cointestato al richiedente. Qualora venga accertato che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, si procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 25, c. 12 del D.L. 34/2020).
10/10/2023